TRIBUNALE DI TRANI – SENTENZA

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[OMISSIS] piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. ( successivamente integrato l’ 1.8.2024 e il 23.10.2024), che prevede il versamento della complessiva somma di € 53.693,00 (di cui € 7.000,00, una tantum dalla Fondazione antiusura di Bari e dalla Parrocchia San Giuseppe di Trani e la restante parte in 94 rate mensili di € 500,00). Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 34,50% del credito ipotecario di Mediocredito Centrale-Banca del Mezzogiorno s.p.a., del 15% dei creditori muniti di privilegio mobiliare (Comune di Trani e Agenzia delle Entrate-Riscossione), del 5% del creditore chirografari (Kruk Investimenti s.r.l. e Compass). L’OCC, avv. Filomena Baldino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. Con decreto del 27.06.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 123/2022.

 

Il ricorso è meritevole di accoglimento

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l’acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nelle alterne vicende lavorative del ricorrente, quest’ultime hanno comportato una riduzione del reddito, passato da €19.000,00 al momento della sottoscrizione del mutuo ad € 15.000,00 nel 2021.

 

Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento con una tantum di € 7.000,00 all’omologazione del piano e le restanti somme nell’arco temporale di sette anni e dieci mesi.

 

Considerato, inoltre, che risulta essere stato proposto il pagamento di circa € 42.600,00 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 15% dei creditori privilegiati, del 5% dei creditori chirografari e del 100% dei creditori prededucibili si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Avv. Floriana Baldino

 

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