Il Tribunale di Trani ha pronunciato la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
La prededucibilità del credito dell’Organismo nel piano di ristrutturazione del debito.
Secondo il corrente orientamento di questo tribunale, il compenso prededucibile dell’OCC è prelevato normalmente con precedenza, nei casi in cui non vi è liquidazione ma solo ristrutturazione del debito, in applicazione dell’art. 71 comma 4 CCII; invero da un lato la capienza della procedura non è in discussione e dall’altro non vi è ragione per attendere la fine dell’esecuzione, trattandosi di semplici pagamenti rateali e non dovendosi attendere la quantificazione dell’esito della liquidazione; peraltro è stato precisato che il compenso iscritto nel piano, quantificato a termini di DM vigente, è al lordo dell’acconto, che non è stato versato;
Avv. Floriana Baldino