Il tribunale di Torino aderisce all’utilizzo del parametro Istat sui costi della vita per determinare l’importo derivante dai redditi mensili non assoggettabile alla liquidazione.
-le somme necessarie al mantenimento possono stabilirsi in conformità al fabbisogno indicato dal debitore (euro 1.533,00), tenuto conto che si tratta di somma inferiore a quanto indicato a titolo di spesa mediana dalle tabelle ISTAT disponibili per una famiglia avente analoga composizione (persona sola 35-64 anni), pari ad euro 1.666,53,
– pertanto, la somma di euro 1.533,00 mensili può essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dal debitore dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
Il tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il Liquidatore deve essere scelto tra i professionisti iscritti all’Albo nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia ex art. 356 CCII.
“tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023;
“ritenuto pertanto che non possa confermarsi quale Liquidatore l’avv. Francesco Patrick Perna, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritto all’albo di cui all’art. 356 CCII e ciò costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto (iscritto all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014);