Non vi sono, inoltre, elementi utili per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ed invero dall’esame degli atti
(omissis) si evince che il mutuo ipotecario è stato sottoscritto per estinguere un precedente finanziamento ottenuto per l’acquisto della casa di abitazione, nonché per la relativa ristrutturazione, mentre i successivi prestiti (omissis) e debiti (prevalentemente tributari) sono stati contratti per affrontare esigenze economiche basilari della famiglia.
[omissis) l’assenza di spese voluttuarie ed in genere di alcun elemento, che possa indurre a ritenere che i debitori abbiano utilizzato i propri redditi o le somme prese in prestito per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal pagamento di debiti pregressi, porta ad escludere la mancanza del requisito di cui all’art. 69, comma 1, CCII.
Avv. Maria Elena D’Oronzo