va evidenziata l’insussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell’art. 69, comma 1, non risultando che la debitrice sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né abbia beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Non vi sono, inoltre, elementi utili per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
i successivi debiti risultano essere stati contratti per affrontare esigenze basilari della famiglia, a cui la debitrice ha dovuto far fronte personalmente a seguito della separazione dal coniuge e del conseguente venir meno dei relativi redditi.
l’O.c.c. provveda all’accantonamento del proprio compenso, atteso che ai sensi dell’art. 71, comma IV, CCII, “il giudice procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
avv. Maria Elena D’Oronzo