Il giudice, vista la nota di deposito della parte esecutata del 16.11.2024 a cui seguiva l’istanza del professionista delegato con cui lo stesso rappresentava che la parte esecutata aveva depositato visura del Registro delle Imprese dalla quale si evinceva la sussistenza delle misure di protezione ex artt. 6 D.L. 118/2021 e 18 D.lgs 14/2019 in capo alla medesima;
considerato che in fase di apertura della procedura al debitore è consentita l’attivazione di un procedimento cautelare atipico, che dovrebbe portare a sospendere ed ad non intraprendere procedure esecutive sui beni da salvaguardare, con due gradi di tutela;
rilevato che in base alla nota di deposito versate in atti dalla parte debitrice risulterebbe che alla pagina 5 della visura della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, ove ha sede la Società esecutata, in data 15/11/2024 è stata pubblicata nel Registro delle Imprese, l’istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 18, D.Lgs 14/2019, con contestuale accettazione dell’esperto Dott.ssa (OMISSIS)
considerato che pertanto visto il divieto di avviare azioni esecutive e/o di proseguirle è necessario sospendere la presente procedura fino all’esito dell’eventuale verifica dell’avvenuta conferma e/o modifica da parte del Tribunale delle suddette misure invitando comunque il creditore procedente a notiziare la procedura sull’iter in corso;
SOSPENDE la presente procedura nonché tutte le operazioni ausiliarie ivi comprese le operazioni di vendita già fissate per oggi 19 novembre 2024;
Il Team dei professionisti
Avv. Luigi Benigno e Advisor, Dott. Prof. Ciro Lenti