LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE
“interpretando l’art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del CCII in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), l’esclusione dalla liquidazione delle autovetture e del saldo attivo del conto corrente e della carta postepay possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;
“i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad occupare l’immobile sino al momento della vendita, anche per contenere i costi della futura locazione; autorizza i ricorrenti ad occupare l’immobile costituente la casa familiare fino al perfezionamento della vendita in ragione della presenza di minori e dell’assenza di diverse abitazioni di proprietà;
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 72-2023 PU