Tribunale di Napoli Nord – Sentenza del 21/02/2024

Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. ARMINIO SALVATORE RABUANO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

 

Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268 e 2, primo comma, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per: il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il concetto di sovraindebitamento di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l’ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l’ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all’imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

L’ammontare della debitoria rilevata dal gestore della crisi (pari nel complesso ad euro: 190.816,98, cfr. la relazione particolareggiata dell’OCC, pag. 3) non è riconducibile ad attività commerciale ed è in ogni caso inferiore rispetto alla soglia dimensionale di euro 500.000,00 di cui all’art. 2, primo comma, lett. d) Codice della crisi; l’attivo liquidabile, consistente essenzialmente nel reddito derivante dal trattamento pensionistico del proponente, è in ogni caso inferiore rispetto alla soglia di euro 300.000,00 richiesta ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale; dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in allegato al ricorso non emergono ricavi superiori a 200.000,00 euro nel triennio antecedente alla proposizione del presente ricorso.

Sul piano oggettivo, dalla relazione particolareggiata redatta dall’OCC risulta lo stato di insolvenza del ricorrente. E’ emerso in maniera nitida, infatti, che l’attivo prontamente liquidabile, consistente, come detto, nel trattamento pensionistico di cui gode il proponente, non è sufficiente a fronteggiare l’elevata debitoria contratta.

 

art. 268 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

art. 27 Codice della crisi

artt. 268 e 2, primo comma, lett. c)

Avv. Luigi Benigno

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