DEFINIZIONE DI CONSUMATORE – PRESCRIZIONE CARTELLE ESATTORIALI
” il Tribunale ritiene che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto -che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.
Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII”.
“la locuzione “controllo di fattibilità giuridica del piano”, questo giudicante fa riferimento al controllo che la legge 3/2012 attribuisce al tribunale di verificare la conformità alle norme e ai principi del nostro ordinamento della proposta formulata dal debitore e delle operazioni che compongono il piano complessivo diretto a risolvere la situazione di sovraindebitamento.
“il tribunale ritiene che sia conforme alla norme dell’ordinamento la prima proposta di pagamento del Leone tenuto conto che gli artt. 2946 e ss. c.c.prevedono espressamente che il debitore possa eccepire la prescrizione del credito e, quindi, che lo stesso possa limitarsi a pagare solo la parte della pretesa del creditore che egli ritenga dovuta/eigibile. Il Tribunale dovrà limitarsi a verificare, nell’ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento, solo incidentalmente che i crediti siano prescritti.”