TRIBUNALE DI LECCE – SENTENZA DI OMOLOGA PRDC N.14/2023

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Durata del piano

Le risorse finanziarie disponibili non consentono tempi di risoluzione più contenuti, poiché la somme residue [……] da destinare ai fabbisogni familiari e personali mensili non permettono ulteriori sottrazioni, senza rischiare di rendere ineseguibile il piano;

Merivolezza

Se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l’eventuale colpa del debitore da grave a lieve, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente prava condotta del debitore, che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio;Il requisito della “meritevolezza” deve essere interpretato quale assenza di colpa grave e non può essere escluso in presenza di colpa non grave nella causazione del sovraindebitamento.

Compenso dell’Occ in due fasi

Il compenso dell’O.C.C. – pur nella sua unicità – va riconosciuto per fasi: la prima che va dal deposito dell’istanza all’O.C.C. e si conclude con la sentenza di omologa; la seconda che prende avvio con l’esecuzione del piano. Pertanto, l’art.71, comma 4, C.C.I.I. disciplina i tempi del pagamento dei compensi dell’O.C.C. relativi alla sola fase dell’esecuzione, successiva alla pubblicazione della sentenza di omologa. Dispone che la liquidazione del compenso spettante all’O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

Avv. Vanessa Mengoli

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