Meritevolezza – assenza di colpa grave

[….]dalla ricostruzione della storia finanziaria […….] emerge ictu oculi il requisito oggettivo, se solo si considera che l’istante ha raggiunto un livello insostenibile di indebitamento, già prima della concessione dell’ultimo finanziamento con delega;

la recente riforma, come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib. Benevento 26.1.2021), ha dato un nuovo assetto all’omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata “nell’assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”.

si è così passati dall’assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa prima della riforma, all’assenza di colpa “grave”, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell’ammissibilità del piano (cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) ter, ora art. 69, comma 1, d.lgs n.14/2019), con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore;

il creditore, avvantaggiandosi di evidenti e robuste dissimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, sia proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l’opportunità o meno di concedere credito, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente anche sulla casa di abitazione del consumatore.

se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l’eventuale colpa del debitore da grave a lieve, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente prava condotta del debitore, che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio;

nel caso vagliato, che pur avendo il ricorrente senz’altro dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia la sua situazione si è aggravata per le ragioni già illustrate sulla base dei rilievi del gestore della crisi, che appaiono comprovati a questo giudicante e idonei ad integrare il requisito della meritevolezza alla luce della sua nuova declinazione.

Pignoramento p.t. già assegnato

con riferimento al pignoramento presso terzi compulsato da […], la circostanza che il suo credito sia stato assegnato con precedente ordinanza di assegnazione somme, assunta nell’ambito della citata procedura, condividendo le deduzione dell’O.C.C., non rende quella assegnazione intangibile, determinando l’inesigibilità del credito residuo all’esito della sentenza di omologa del piano di ristrutturazione e facendo salve le somme eventualmente già incamerate dalla creditrice;

Compenso dell’Occ

Dispone che la liquidazione del compenso spettante all’O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

 

Avv. Vanessa Mengoli

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