TRIBUNALE DI LAGONEGRO
il concordato semplificato è certamente una procedura concorsuale utilizzabile, ad esclusiva iniziativa del debitore, che abbia seguito il percorso della composizione negoziata, sempre che le trattative siano state avviate per aver ritenuto l’esperto ricorrere concrete prospettive di risanamento e che, all’esito delle stesse, non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l’insolvenza, circostanza che ricorre nel caso di specie;
l’art. 54, comma 2, CCII si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCII e che la procedura di concordato semplificato, come già ampiamente argomentato nel decreto del 02/02/2023, sebbene non espressamente previsto all’art. 40 CCII, certamente rientra nel novero degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
[….]applicabile alla fattispecie in esame il disposto degli articoli 54 e 55 CCII;
“il piano di liquidazione della società è finalizzato alla liquidazione degli assets aziendali ed al risanamento della propria esposizione debitoria nei confronti dei creditori”, così come specificato nel decreto ex art. 25-sexies CCII del 14/03/2023 del Tribunale di Velletri;
ritenuto, pertanto, opportuno in questa sede sospendere la presente procedura esecutiva, stante l’evidente strumentalità della misura alla salvaguardia del patrimonio destinato ad essere liquidato in ipotesi di omologa del concordato semplificato;
letto l’art. 623 c.p.c.;
Sospende la procedura esecutiva di cui in intestazione fino alla definizione del giudizio di omologazione del concordato semplificato pendente dinanzi al Tribunale di Velletri.
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO