Tribunale di Bologna – Sentenza n. 4/2023 del 17/01/2023 – Apertura della liquidazione controllata

 

La destinazione dell’importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura.

Qualora il debitore ottenga l’esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dall’apertura della procedura, “l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poichè la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”.

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Avv. Vincenzo Scaglione

 

 

 

 

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