TRIBUNALE DI BARI – SENTENZA CONCORDATO – CRAM DOWN FISCALE

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Al fine della valutazione del raggiungimento del quorum per l’omologa “Sussiste il requisito della decisività della mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie per il raggiungimento della maggioranza del 50% di cui all’art. 79, comma 1 D.Lgs 14/2019”, quindi il tribunale fa applicazione del cram down e omologa il concordato.

Avv. Ezio Mola

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