PROCEDIMENTO UNITARIO
“il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti – solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO
sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, il ricorrente è gravato da una esposizione verso l’Erario per una somma superiore a 370 mila euro, maturata nel corso dell’attività di impresa e fino alla attualità, oltre che da ulteriori debiti, per quasi 30 mila euro, per importi residui non pagati di prestiti al consumo con tre istituti di credito.
INOPPONIBILITA’ DEI PIGNORAMENTI ALLA PROCEDURA
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che eventuali pignoramenti del quinto dello stipendio (attualmente non in corso, avendo l’OCC dato piuttosto atto di precedenti azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate) sono da considerare inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;
DURATA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); 2) anche l’apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di “liquidazione dei beni”, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; 3) ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l’attività di liquidazione dei beni non è cessata; 4) ed infatti, l’art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l’esdebitazione trascorsi tre anni dall’apertura della procedura, fermo restando che quest’ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19).
il debitore può ottenere l’esdebitazione trascorsi tre anni dall’apertura della procedura; c) una volta dichiarata l’esdebitazione, l’apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; d) conseguentemente l’apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI.