Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 Codice della crisi e dell’insolvenza
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell’art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell’OCC.
La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo a tasso variabile semestrale contratto per l’acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nell’aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato nel corso degli anni un aumento delle spese per il sostentamento della famiglia. A queste situazioni si aggiungono le alterne vicende lavorative, aggravante dalla pandemia, dell’istante, che nel 2018 subiva la perdita del lavoro con conseguente ricorso a finanziamenti per far fronte alle esigenze ordinarie della famiglia.
Non coglie nel segno l’ eccezione sollevata da BNL in ordine all’assenza di colpa grave nella determinazione dell’indebitamento, atteso che, dall’esame della documentazione in atti, emerge che tale situazione non è dovuta a comportamenti negligenti quanto piuttosto al venir meno, a causa della crisi determinata dalla pandemia da COVID, della fonte reddituale di matrice stipendiale del ricorrente, all’aumento delle spese mensili connesse allargamento della famiglia e dalle precarie condizioni di salute dell’istante. Inoltre, non emergono, dall’analisi debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si aggiunge che i ricorrenti sono riusciti a pagare il contratto di mutuo per oltre venti anni, ovvero sino alla pandemia che ha comportato un’evidente contrazione dello stipendio.
Elemento, quest’ultimo, sintomatico della condotta responsabile ed oculata nella gestione delle spese degli istanti. Pertanto, l’esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.
Considerato che l’offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 65.475,00 circa e che normalmente sono necessari almeno due esperimenti d’asta per l’aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 39.726,86 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 10% dei creditori chirografari e del 75% dei creditori privilegiati si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
AVV. FLORIANA BALDINO