Procedura familiare di ristrutturazione dei debiti

“gli istanti rivestono la qualità di consumatori e i debiti risultano dagli stessi contratti per motivi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, posto che quelli contratti da (Omissis) e correlati all’attività imprenditoriale intrapresa negli anni 2002-2010 sono regolati “fuori dal piano tramite risorse messe a disposizione di terzi” (più precisamente, mediante l’impegno fuori piano di Omissis, genitore dell’istante)”.

“ai sensi dell’art. 70, co. 9, CCII “quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”. Detta norma impone al giudice di compiere un bilanciamento puramente economico sulla preferenza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, con esclusivo riferimento al creditore che contesti la convenienza del piano e della proposta. Orbene, nella fattispecie in esame il piano- così come modificato dall’OCC ai sensi dell’art. 70, comma 6, NCCI- consentirebbe un soddisfacimento del credito vantato dal dissenziente nei limiti di euro 97.170,94 (obiettivo migliorativo rispetto a quello originariamente previsto in euro 82.139,90), di cui 25.000,00 euro grazie all’apporto di finanze esterne (che verrebbero meno in caso di alterativa liquidatoria), a fronte di un valore dell’immobile di euro 95.000,00, come da perizia resa nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, e di un probabile realizzo di euro 71.250,00, pari all’importo dell’offerta base della prima asta in sede espropriativa; il che garantirebbe, per un verso, liquidità immediata di euro 21.300,00 al creditore ipotecario, nonché, al netto delle spese di procedura, un soddisfacimento, sia pure nei limiti del 17,75%, anche dei creditori chirografari, i quali nella prospettiva liquidatoria rimarrebbero, invece, del tutto insoddisfatti. Ne consegue la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Regolazione fuori dal piano di debiti derivanti da precedente attività d’impresa
Giudizio di convenienza – art. 70 co 9 D.LGS 14/2019 (ccii)

Avv. Maria Elena D’Oronzo

Lascia un commento