Giusto il disposto dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall’Occ benchè non iscritto nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell’art. 283 co 2° del CCI.

Avv. Filomena Baldino

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