Tribunale di Salerno
“l’ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell’art. 2 del CCII”.
[I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII dal cui combinato disposto emerge che al ricorso vadano allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.”
La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che costui non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.”