IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nell’Unione. I fornitori di rating ESG sono ritenuti operanti nell’Unione nei seguenti casi: a) i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione: i) quando questi emettono e pubblicano i loro rating ESG sul loro sito web o con altri mezzi; o ii) quando emettono e distribuiscono i loro rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell’Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri; b) i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione, quando questi emettono e distribuiscono i loro rating ESG mediante abbonamento o altri rapporti contrattuali a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/109/CE, o a istituzioni, organi e organismi dell’Unione o ad autorità pubbliche degli Stati membri.