Nessuna preclusione al concordato minore liquidatorio per l’ex socio illimitatamente responsabile di una società cancellata per definire i debiti dell’impresa cessata.
Il Tribunale di Cagliari col decreto di ammissione al concordato minore liquidatorio qui in commento, ha fugato qualsiasi dubbio circa la possibilità che un ex socio illimitatamente responsabile di una società cancellata possa essere ammesso al concordato minore, al fine di definire i debiti nascenti dall’attività dell’impresa cessata.
Il Giudice sardo ha affermato, infatti, che «precludere» all’ex socio «lo strumento del concordato minore, significherebbe “costringerlo” a seguire la via della liquidazione controllata, che diverrebbe l’unica percorribile». Tale conclusione, inoltre, «porrebbe dubbi di costituzionalità», perché sarebbe in netto contrasto non solo «col favor legislativo verso gli strumenti negoziali di regolazione della crisi» ma anche «con la linea della direttiva UE 2019/1023, che profila la liquidazione controllata quale strumento residuale di risoluzione della crisi d’impresa».
Nota al decreto di ammissibilità
art. 74 d.lgs 14/2019
art. 2 co 1, lett. c) d.lgs 14/2019
art. 33 ult. comma d.lgs 14/2019
direttiva UE 2019/1023
in senso conforme Tribunale di Torre Annunziata su ILCASO.IT SENTENZA