Elenco gestori della crisi d’impresa: avvocati senza tirocinio
agg. del 25/02/2025
L’iscrizione degli avvocati all’albo dei gestori della crisi d’impresa non richiede il tirocinio semestrale, ma un’autocertificazione dell’esperienza professionale come attestatore, curatore, commissario o liquidatore giudiziale maturata nell’ultimo quinquennio. Lo ha chiarito il CNDCEC con il “Pronto Ordini” n. 14 del 24 febbraio 2025, in risposta al quesito.
Il CNDCEC ha diramato in data 24 febbraio 2024 il “Pronto Ordini” n. 14-2025, in risposta a un quesito in cui si domandava se un avvocato iscritto al foro di Potenza, potrebbe effettuare il tirocinio formativo necessario ad iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi d’impresa l’Ordine dei Commercialisti.
Esenzione dal tirocinio per avvocati
Il parere chiarisce che un avvocato non deve effettuare il tirocinio formativo per iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi d’impresa.
Base normativa dell’esenzione
Ai sensi dell’art. 356, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2014, n. 136, per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l’obbligo di tirocinio semestrale non è previsto.
Requisiti di esperienza professionale
I professionisti sono tenuti a rilasciare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso di un’adeguata esperienza maturata, non oltre l’ultimo quinquennio.
Tipologie di attività valide come esperienza
Tale esperienza deve derivare dallo svolgimento di attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti già iscritti nell’elenco di cui all’art. 356 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.