Somme da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia, da escludere dalla liquidazione non concorrendo alla formazione del reddito ed essendo impignorabili ex art. 545 c.p.c.
L’assegno unico e universale per i figli è stato istituito con il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230, art. 1, quale “beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
L’art. 2 co 2 del citato decreto legislativo recita “L’assegno di cui all’articolo 1 spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5”.
L’art. 8 co 1 del citato decreto legislativo recita “L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Si tratta di un beneficio che ha sostituito gli assegni familiari, che non potevano essere pignorati presso l’INPS ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 “non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.”, e sarebbe illogico se fosse pignorabile l’assegno unico e universale; unica eccezione alla impignorabilità è l’azione esperibile dai figli per i quali l’assegno unico universale è stato erogato.
L’assegno unico e universale, quindi, non concorre alla formazione del reddito e non è pignorabile.
L’art. 268 co 4 CCII recita “Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; quest’ultimo al co 2 recita “Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento” in cui senz’altro rientra l’assegno unico e universale.
Rif.
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797
Art. 268 co 4 D.Lgs 14/2019
Art. 545 c.p.c.