Decreto di omologa piano del consumatore Tribunale di Bergamo
Bergamo 5 luglio 2023
MASSIMA UFFICIALE
“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta… Ritenuto pertanto che nel caso di specie la banca che ha erogato il mutuo abbia determinato l’aggravamento della situazione di indebitamento, avendo erogato un mutuo che comportava rate di rimborso del mutuo superiori alle possibilità di pagamento dei debitori, con la conseguenza che l’opposizione della sua cessionaria ****** non è ammissibile a norma dell’art. 69, 2° comma, CCII”.