Corte di Cassazione n. 32759/2024 – “impignorabilità abitazione del contribuente”

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

La Suprema Corte ha i limiti di efficacia temporale della normativa relativa alla impignorabilità della prima casa, da parte della Agenzia delle Entrate, stabilendo che “.. vale il principio per cui in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 … omissis …, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica (vedi Cass., 12 settembre 2014, n. 19270).

L’impignorabilità della prima casa è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 52 del c.d. “decreto del fare” n°69/2013 il quale, modificando l’articolo 76 Dpr 602/1973, ha così testualmente stabilito:

“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” individuato ai sensi dell’articolo 514c.p.c»; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto”..

 

L’art. 76, D.P.R 602/1973 detta una chiara linea interpretativa:
L’immobile oggetto di pignoramento deve essere l’unico di proprietà del contribuente ed avere destinazione d’uso abitativo; Il contribuente deve aver lì fissato la propria residenza anagrafica; L’immobile non deve essere accatastato come villa (A8) o castello (A9) o avere caratteristiche di lusso, secondo la normativa vigente.

Inoltre, a norma della lettera b) dell’art. 76 Dpr 602/1973, in mancanza dei suddetti requisiti l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento se il debito del contribuente è almeno di €.120.000,00 e che, a seguito della sostituzione delle parole “ del bene ” con quelle “ dei beni”, così come effettuata dal D.L. n.50/2017, l’esecuzione sarà proponibile dunque anche sommando il valore catastale di tutti gli immobili posseduti.

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