CORTE DI APPELLO DI TORINO – RECLAMO ACCOLTO

Reclamo ex art. 50 c.c.i.i. proposto da [omissis] contro il decreto del Tribunale di Ivrea che ha dichiarato inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i.: avendo il giudicante riscontrato l’elemento soggettivo della colpa grave, se non del dolo, avendo assunto obbligazioni di finanziamento in modo continuato e reiterato nell’esatta consapevolezza di non poter adempiere alle rate restitutorie in forza del patrimonio di cui ella disponeva al momento dell’obbligazione finanziaria e dunque, che ricorreva la condizione soggettiva ostativa dell’art. 69, comma 1, del codice della crisi.

La Corte di appello di Torino, premesso che la reclamante lamenta che, come si evincerebbe dal richiamo, in motivazione, ad una pronuncia della Cassazione riferita al vecchio art. 12 bis l. 3/2012, il Tribunale di Ivrea non avrebbe tenuto conto della modifica normativa intervenuta con il nuovo art. 69, co. 1, c.c.i.i., che ha eliminato il requisito della meritevolezza del debitore per fare spazio alla ben più favorevole condizione negativa del dolo o della colpa grave nella produzione del dissesto.

Se il procedimento si arresta con una pronuncia in rito di inammissibilità della domanda, il decreto è bensì impugnabile alla Corte ai sensi dell art. 70, co. 10, c.c.i.i., interpretato estensivamente per le ragioni meglio esposte nel precedente decreto di questa Corte del 19.07 u.s., ed a tal fine, le modifiche introdotte dal correttivo di cui al d.lgs. 136/2024, che affidano al Tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere sul reclamo (art.70, co. 1, 3° periodo, c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. cit.) non sarebbero immediatamente applicabili nel caso di specie, posto che l individuazione del giudice competente va fatta secondo la legge vigente al tempo della presentazione della domanda (art. 5 c.p.c.).

[..] in caso di riforma da parte della Corte d Appello della pronuncia in limine di inammissibilità della domanda, il successivo tratto del procedimento di omologazione che va dalla dichiarazione di apertura, con eventuale adozione delle misure protettive, fino al giudizio di omologazione e che passa per l instaurazione del contraddittorio con i creditori, non può svolgersi nella stessa fase di reclamo, e dunque dinanzi all organo di secondo grado, atteso che lo strumento impugnatorio previsto dagli artt. 50 e 51 c.c.i.i. non si attaglia affatto, dal punto di vista strutturale e funzionale, allo svolgimento debitore proponente e i suoi creditori, ma è diretto soltanto a stabilire la correttezza o meno, sostanziale e processuale, della decisione impugnata.

[..] questa Corte, in caso di accoglimento del reclamo e di riconoscimento dell ammissibilità del piano e della proposta, dovrà limitarsi a dichiarare aperto il procedimento, adottando, se ritenuto, le misure protettive richieste dal debitore, per poi rimettere lo svolgimento degli ulteriori adempimenti (ordine di comunicazione ai creditori cura dell o.c.c., pubblicazione sui siti web del piano) e della fase di omologazione vera e propria al giudice di primo grado, con la valutazione delle eventuali opposizioni dei creditori.

[..] la situazione di sovraindebitamento va valutata in prospettiva dinamica, poiché essa è di norma il prodotto di un’evoluzione nel tempo della situazione debitoria, e non un fenomeno istantaneo riconducibile a singoli eventi incidenti negativamente sul patrimonio dell’obbligato[..]

[..] l’indebitamento successivo pare attribuibile all’evolversi, in modo del tutto imprevedibile, degli eventi (mancata contribuzione del secondo compagno, malattia di quest ultimo con perdita del lavoro, nascita del secondo figlio e, da ultimo, la CIG per covid), senza che si possa ritenere una colpa grave, necessariamente da valutarsi ex ante, e non col senno di poi alla luce degli accadimenti imprevisti che hanno colpito, anche personalmente, la debitrice. Deve, pertanto, concludersi ad un esame preliminare quale è quello da condursi ai fini della decisione di apertura della procedura (v. sopra, § 2.2) che la [omissis] non abbia cagionato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave, intesa come grave ed inescusabile negligenza o imprudenza.

[..] il provvedimento di questa Corte che accoglie il reclamo dichiarando ammissibile in limine la proposta di piano di ristrutturazione, deve essere altresì accolta la domanda di misure protettive consistenti nella sospensione della esec. r.g. n. ../2022 dinanzi al Tribunale di Ivrea, nel divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali o cautelari, nonché nella temporanea sospensione dei finanziamenti e dell’efficacia della cessione del quinto dello stipendio sul finanziamento del 29.03.2019 con [omissis], a decorrere dalla data di deposito di questo provvedimento e fino alla conclusione del giudizio di omologazione. Anche l’adempimento dei crediti relativi ai finanziamenti non garantiti da cessione del quinto sarebbe, infatti, di ostacolo all’attuazione del piano, come proposto dalla debitrice.

Avv. Ivana Di Vico

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