Il reclamo è infondato.
Va innanzitutto chiarito che nella procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 CCII la relazione dell’OCC – in mancanza di norme corrispondenti a quelle contenute nell’art. 15, comma 10, e nell’art. 14-ter l. 3/2012 l. 3/2012 che, rispettivamente, prevedevano la possibilità per l’organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all’anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche nonché l’obbligo di redigere una relazione “particolareggiata” – la rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore è solo orientativa perché non è funzionale all’apertura del concorso. Nella fase istruttoria di apertura, infatti, la ricostruzione del patrimonio del ricorrente non può che essere approssimativa a va puntualizzata in seguito all’apertura.
Non avrebbero altrimenti senso le disposizioni di cui all’art. 270 lett. c) e 272 CCII che, a seguito dell’apertura della procedura, impongono al debitore il deposito dell’elenco dei creditori e al liquidatore il suo aggiornamento nonché di completare l’inventario dei beni del debitore e, di seguito, redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Tali prescrizioni presuppongono dunque l’eventuale incompletezza dell’attivo e del passivo come prospettati nel ricorso del debitore e nella relazione dell’OCC.
Nella specie, quand’anche la relazione fosse stata redatta sulla base di documentazione relativa alla posizione debitoria del coniuge della [OMISSIS], si rileva per alcuni debiti la reclamata è incontestatamente suo garante (v. anche progetto di stato passivo, nel fascicolo della Liquidazione).
Del tutto infondata è la contestazione dell’insussistenza del presupposto del sovraindebitamento di cui all’art. 268 CCII, condizione in cui effettivamente trovasi la reclamata [OMISSIS].
La condizione di sovraindebitamento, dunque, non può essere determinata, come pretende la reclamante, sulla base di una “secca” comparazione tra l’attivo liquidabile (o liquidato nell’ambito di una procedura esecutiva, come nella specie) e le passività, bensì alla luce dei suddetti criteri.
che questa poi fosse debitrice in via solidale con il coniuge [OMISSIS] per aver prestato garanzia per debiti da quest’ultimo assunti è circostanza del tutto irrilevante ai fini della valutazione dello stato di sovraindebitamento e di crisi, anche perché nelle obbligazioni solidali i debitori sono obbligati tutti alla medesima prestazione nei confronti del creditore e l’obbligazione si divide solo nei rapporti interni tra condebitori.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni di [omissis] n. 12/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, così provvede:
1. rigetta il reclamo e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la Banca di [omissis S.p.A., al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio
Avv. Luigi Benigno