CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 192/2024 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE AUTONOMIA DIFFERENZIATA

CORTE DI CASSAZIONE

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), e, in particolare, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi da 1 a 8; 3, commi da 1 a 5, 7, 8 e 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi da 1 a 5; 8, commi 1 e 2; 9, commi da 1 a 4; 10, comma 2; e 11, commi 1, 2 e 3; in via subordinata, degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 2 e 7; 4; nonché, in ulteriore subordine, dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come novellato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), promossi dalle Regioni Puglia e Toscana, con ricorsi notificati il 9 agosto e depositati in cancelleria in pari data, e dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Campania, con ricorsi notificati il 26 agosto 2024 e depositati in cancelleria il 27 agosto 2024, iscritti rispettivamente ai numeri 28, 29, 30 e 31 del registro ricorsi 2024 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale serie speciale, dell’anno 2024.

1)
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede «[l]’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]», anziché «[l]’attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […]»;

2)
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;

3)
4)
dichiara
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»;

5)
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»;

6)
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;

7)
8)
9)
dichiara
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;

dichiara
10)
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;

11)
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni;

12)
13)
dichiara
dichiara

l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024; in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;

14)
dichiara bis

in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall’entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell’art. 1, commi da 791 a 801- , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

15)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

16)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 138 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

17)

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, e 4, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di solidarietà, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

18)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

19)
dichiara

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera ), Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

20)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. m 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera ), 119, terzo, quarto e quinto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

21)
dichiara

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

22)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2 e 114 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

23)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, dell’art. 5, comma 2, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 116, terzo comma, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., dalle Regioni Puglia e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2; 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

25)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 116, terzo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

26)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 117 e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

27)
dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024 e degli artt. 1, comma 2; 3, comma 7; 4; 5, comma 2; 8; 9 e 10, promosse complessivamente, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e in relazione al regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e alla decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, n. 168/2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

28)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

29)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024 e, in particolare, degli artt. 1; 2; 4; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2, promosse, in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

30)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento agli artt. 116, terzo comma, e 121, secondo comma, Cost., e all’art. 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

31)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 15 dello statuto speciale e all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

32)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 27 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

33)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

34)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

35)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. e all’art. 56 dello statuto speciale, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

36)
dichiara

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 71, 121, secondo comma, e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

37)
dichiara

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 70, 72 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

38)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

39)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 3 e 5, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 101, 116, terzo comma, 117, primo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

40)
dichiara

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera ), 119, terzo, quarto, quinto e sesto m comma, e 120, secondo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

41)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera ), e 119 Cost., dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

42)
dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge n. 86 del 2024, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

43)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 8; 5; 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

44)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

45)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento ai principi di unità e leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

46)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

47)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

48)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento all’art. 81 Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

49)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1; 9, comma 2; 10, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

50)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera ), e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

51)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 23, 97 e 116, terzo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

52)
dichiara

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81 e 116, terzo comma, Cost., dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 2024.

 

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