SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda, nel procedimento di liquidazione controllata [OMISSIS],

Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda, con ordinanza del 30 novembre 2023 (reg. ord. n. 10 del 2024), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata, se il giudice delegato attesta che non c’è disponibilità di attivo per le spese, la procedura di liquidazione controllata si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell’art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità a detta procedura, dalla data della sentenza di apertura a quella di chiusura, per contrasto delle suddette disposizioni con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

la questione è rilevante, poiché il rimettente ha autorizzato la costituzione della procedura nel giudizio di reclamo;
invero, il giudice a quo ritiene irragionevole che il legislatore non abbia assimilato in toto la procedura della liquidazione controllata rispetto a quella giudiziale dove appunto è il giudice delegato che, accertato che la liquidazione non ha capienza, si limita a dichiararlo, essendo la procedura automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nella procedura di liquidazione controllata, invece, è il giudice della causa, secondo le regole generali, a dover accertare e, conseguentemente, ammettere il patrocinio a spese dello Stato.

l’attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum.
Per di più, entrambe le procedure garantiscono l’accesso a misure di carattere esdebitatorio, che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento «all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato»
(sentenza n. 245 del 2019).

deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e dell’art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115
del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.

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