COMPOSIZIONE NEGOZIATA – TRANSAZIONE FISCALE ESTESA ANCHE AI TRIBUTI LOCALI

 

Tributi locali, i Comuni potranno riconoscere transazioni fiscali alle imprese in crisi anche nella composizione negoziata

Questa possibilità finora era negata ai comuni e alle imprese a causa di un disallineamento tra la legge delega fiscale e il decreto Correttivo ter (d.lgs 136/2024) sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.

I comuni potranno consentire la transazione fiscale per il pagamento ridotto di tributi locali, quali ad esempio, l’Imu. La Tari, la Tares, i canoni idrici, nell’ambito delle procedure di composizione negoziata delle crisi d’impresa.

Una possibilità finora negata ai comuni e alle imprese a causa di un disallineamento normativo tra la legge delega fiscale (che tra i criteri di delega ha previsto la “possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata”) e il decreto Correttivo ter sulla composizione negoziata della crisi d’impresa (d.lgs n. 136 del 13 settembre 2014).

Con la bozza di un ennesimo decreto legislativo attuativo della delega fiscale su cui lavora il viceministro all’economia Maurizio Leo sono stati recepiti i rilievi della magistratura contabile e in particolare della Corte dei conti Lombardia che con la deliberazione 256/2024/PAR, depositata lo scorso mese di dicembre aveva chiesto espressamente al legislatore di intervenire per sanare una situazione discriminante per gli enti locali e le imprese.

La giurisprudenza contabile, infatti, ha negli ultimi anni ammesso la possibilità di sottoscrivere accordi transattivi per i soli tributi (erariali e locali) amministrati dalle agenzie fiscali. Mentre per i tributi non amministrati dalle agenzie fiscali si è registrato nel tempo un indirizzo restrittivo che ha in linea di massima negato tale chance riconoscendola solo in parte per i tributi auto-amministrati da parte degli enti locali.

giudici contabili hanno richiamato il legislatore a un intervento di buon senso in quanto, hanno osservato, “riconoscere ai tributi locali una forza tale da richiederne sempre l’integrale soddisfacimento frustrerebbe le stesse finalità della normativa fallimentare qualora l’impresa in crisi non sia in grado di soddisfare integralmente i crediti dell’ente locale. E ciò determinerebbe conseguenze estremamente negative per l’imprenditore e la propria attività”.

L’emanando d.lgs estende ai crediti relativi ai tributi (non amministrati dalle agenzie fiscali) di cui sono titolari gli enti locali l’ambito oggettivo della transazione fiscale, prevedendone anche la possibilità di omologazione forzosa in base alle medesime regole applicabili ai tributi erariali, senza ingiustificate distinzioni. La transazione fiscale è estesa anche ai tributi amministrati dalle regioni.

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