Rileva preliminarmente il Collegio che nella memoria illustrativa i ricorrenti: a) osservano che, sebbene non le sia stato
notificato il ricorso per cassazione, non essendo stata parte del giudizio di appello, Ortles 21 s.r.l. ha depositato controricorso e resiste in giudizio, prospettando di essere l’attuale titolare del credito di cui è causa, a seguito di cessione da parte di Crédit Agricole Cariparma s.p.a., all’interno di una cessione di crediti in blocco, di cui è stato dato avviso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; b) contestano per l’effetto la legittimazione passiva di
Ortles 21 s.r.l., perché non avrebbe idoneamente provato l’avvenuta cessione del credito.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto ex art. 58 TUB.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei
contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in
modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).

Nel caso di specie, la controricorrente, pur dando atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si limita a
produrre l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per cui non fornisce idonea prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale.

Ne consegue la carenza di legittimazione passiva, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, di Ortles 21 s.p.a.

6 febbraio 2024

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