il fatto, evidenziato in tale ultima
pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano
inidonei a introdurre innovazioni nell’ordine legislativo preesistente) e
costituiscano atti formalmente
amministrativi, non esclude di per sé
che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali,
siano assoggettati all’operatività del principio jura novit curia;
– da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell’art. 113 cod. proc.
civ.;
– la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del riferito
principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l’applicazione del principio jura novit curia;

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