Cassazione civile sez. I 10 dicembre 2024, n. 31790. Pres. FERRO, Rel. DONGIACOMO

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Questa Corte, in effetti, ha già condivisibilmente avuto modo di affermare il principio per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure nei piani del consumatore, è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012 purché’, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità’ di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834 del 2019; conf., Cass. n. 17391 del 2020).

 

“è dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012”, così come in quella del piano del consumatore, “sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d’impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata”, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto sulla proposta del debitore, se si tratta di un accordo di ristrutturazione, e la possibilità di esprimersi sulla stessa, se si tratta di un piano del consumatore; – non rileva, infatti, che, nel piano del consumatore, non sia prevista la possibilità del voto, trattandosi di un’asimmetria che “può essere colmata… in via interpretativa, nell’ambito delle regole che attengono a quel piano”, le quali, “per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore” (Cass. n. 17834 del 2019, in motiv.; conf., più di recente, Cass. n. 22797 del 2023, in motiv.; Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può, in definitiva, legittimamente prevedere (sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento: Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.) la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, a condizione, però, che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto al termine annuale) con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti in forza del rispettivo titolo e/o all’eventuale falcidia rispetto all’importo che in forza di tale titolo è agli stessi complessivamente dovuto, si attribuisca ai titolari di tali crediti, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti della indicata perdita (così come in fatto accertata dal giudice di merito): a) il diritto di votare (a favore o contro) la proposta di accordo di ristrutturazione (artt. 10, 11 e 12) ai fini della formazione della maggioranza prevista dall’art. 11, comma 2, nonché della contestazione della sua convenienza ai sensi dell’art. 12, comma 2; b) la facoltà di esprimersi (art. 12 bis, comma 4) in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore in ragione delle maggiori utilità conseguibili attraverso l’alternativa liquidatoria prevista dagli artt. 14 ter e s. L. n. 3 cit. (cfr. Cass. n. 22797 del 2023, in motiv., la quale, sul presupposto che “nella nozione di “soddisfazione non integrale” dei creditori privilegiati deve essere… ricompresa anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo (Cass. 17834/2019, 10112/2014)”, ha ritenuto che il Tribunale aveva “giustamente osservato che il creditore ipotecario avrebbe dovuto essere ammesso al voto non solo per la parte del credito ritualmente degradata a chirografo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 3 del 2012, ma anche in relazione alla ulteriore e sostanziale falcidia subita a causa della dilazione trentennale del pagamento della parte di credito privilegiato, con attribuzione degli interessi al tasso legale, in luogo di quello convenzionale”).

 

Lascia un commento