la Corte d’Appello ha ritenuto genericamente enunciata la censura dell’allora appellante perché la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e perché il Banco BPM non aveva partecipato ad un’intesa manipolativa della concorrenza;
nella pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 2207 del 4/2/2005 è stato precisato che «la legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata … siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 cod. civ., chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione … l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990 … la cui cognizione è rimessa … alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello»;
qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust;
Rif.
art. 2, comma 2°, della legge n. 287/90
Corte di Cass. n. 2207 del 4/2/2005
art. 2043 cod. civ.
Cass. 1/2/1999, n. 827