Corte di Cassazione

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9730 Anno 2023
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 12/04/2023

Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell’alveo delle procedure concorsuali.

Le pur esistenti differenze di disciplina, da un lato non mettono in discussione che si tratti, a tutti gli effetti, di una procedura concorsuale (secondo la declinazione di concorsualità oggi validata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 1 n. 1182-18, Cass. Sez. 1 n. 9087-18, Cass. Sez. 1 n. 16347-18, Cass. Sez. 1 n. 12064-19, Cass. Sez. 1 n. 13850-19, Cass. Sez. 1 n. 15724-19, fino giustappunto a Cass. Sez. U n. 42093-21), e dall’altro non assumono importanza per escludere dal novero delle norme estendibili al procedimento quella stabilita dall’art. 161, primo comma, legge fall.

La presunzione assoluta (art. 161, primo comma, legge fall.) che, in caso di concordato preventivo, lo spostamento di sede nell’anno anteriore alla domanda abbia avuto luogo al solo fine di determinare la scelta del foro al quale sottoporre la procedura concorsuale, con sottrazione al giudice naturale, è quindi pienamente estensibile al concordato semplificato secondo la versione soggetta la d.l. n. 118 del 2021.

 

 

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