Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 26159 Anno 2024

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Prededucibilità dei crediti dei professionisti incaricati dal debitore e consecuzione di procedure

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69 bis l.fall., per avere il tribunale erroneamente escluso la natura prededucibile del credito sul presupposto dell’insussistenza della consecuzione tra procedure di concordato preventivo, trascurando che nel caso in esame già la prima domanda di concordato (ovverosia quella del 6 agosto 2012) era stata proposta in presenza del medesimo stato di insolvenza che, a seguito della ritenuta inammissibilità anche della seconda e della terza domanda concordataria, aveva condotto alla declaratoria di fallimento; si afferma quindi che «la prededuzione è interna al procedimento cui trae fondamento ed è idonea anche a propagarsi su quello logicamente successivo, a prescindere dalla consecuzione strettamente cronologica tra le procedure e dal fatto che sia intervallata da altra corrispondente procedura connotata dal medesimo stato di insolvenza».

La fondatezza del [..] mezzo deriva invece, al netto delle imprecisioni del tessuto argomentativo, dalla inadeguatezza della motivazione con cui il tribunale ha escluso la natura prededucibile del credito per cui è causa.

Nell’esaminare nuovamente, in sede di rinvio, l‘aspetto della consecutio tra la procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento, il tribunale dovrà quindi tener conto dell’indirizzo nomofilattico, di recente riepilogato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021, in motivazione, par. 25 e ss.), in base al quale: i) «la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente se sussiste una consecuzione fra le stesse; la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo»; ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è “un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019); iii) non è « decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, “purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell’intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass.6290/2018, 33402/2021)».

[..] il tribunale dovrà altresì considerare che, secondo il sopravvenuto indirizzo nomofilattico, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo va considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez. U, 42093/2021 cit.).

 

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