Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 22797 Anno 2023
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 27/07/2023
Ammissibilità ricorso in Cassazione – Nozione di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati ai fini della quantificazione del voto
MASSIMA UFFICIALE
“E’ ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e ss. della legge n. 3 del 2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento”.
Nella nozione di «soddisfazione non integrale» dei creditori privilegiati deve essere infatti ricompresa anche l’ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo (Cass. 17834/2019, 10112/2014).