Cassazione Civile Decr. Sez. U Num. 22699 Anno 2023

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Corte di CassazioneCivile Decr. Sez. U Num. 22699 Anno 2023 Presidente: Relatore: Data pubblicazione: 26/07/2023

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in subordine, di una domanda di concordato minore ex art. 74 CCI, formulate dalla medesima persona fisica.

La Corte d’appello investita ex artt. 70 e 50 CCI del reclamo ha disposto rinvio pregiudiziale su tre questioni, una di carattere processuale e due di carattere sostanziale, riguardanti, per un verso, profili di ammissibilità del reclamo anche con riferimento all’individuazione del giudice competente, e, per l’altro, profili sostanziali d’interpretazione delle norme di riferimento in relazione alla corretta delimitazione giuridica dei soggetti proponenti, il consumatore nella proposta di ristrutturazione e l’imprenditore nel concordato minore. Il testo dell’art. 363 bis c.p.c. si riferisce espressamente alla soluzione di “una questione” esclusivamente di diritto così da indurre a ritenere che la questione sollevata sia unica e che non si tratti di quesiti plurimi ed eterogenei fra loro, cioè involgenti profili processuali e sostanziali diversificati, rispetto ai quali la valutazione di ammissibilità e di sussistenza dei presupposti finisce per coinvolgere norme distinte e fattispecie fra loro autonome e (almeno potenzialmente) fra loro incompatibili. Questo aspetto problematico si coniuga con l’altro costituito dalla necessità che si tratti di questione di puro diritto. Nel provvedimento di rinvio i quesiti sono posti in via alternativa e gradata.

Il passaggio da quelli processuali a quelli sostanziali postula il preventivo accertamento di fatti (le finalità per cui agisce il debitore, la natura e l’entità delle obbligazioni assunte ed oggetto di ristrutturazione, la loro prevalenza o meno rispetto al complessivo indebitamento) che inducono a qualificare come mista la questione sottesa ai due quesiti di carattere sostanziale, in mancanza di precisazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei debiti dell’istante.

La lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all’analoga disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l’esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l’imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell’insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012”.

“Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all’accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata”. Negare l’accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l’esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall’apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria.

 

 

 

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