SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Procedimento Unitario n.57-1-2023

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 12 GIUGNO 2023

 

Con riferimento al compenso dell’OCC, determinato come da piano presentato e la cui provvista è costituita dalle somme vincolate dal pignoramento presso terzi proposto da Agos Ducato, l’art. 71 co.4 CCII subordina la sua liquidazione, da parte del giudice, all’esito dell’integrale esecuzione del piano; ciò non esclude la necessità che per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte garantirne il pagamento integrale, seppure al termine della procedura. In tale ottica appare corretta la previsione del piano secondo cui il compenso dell’OCC trova provvista nelle somme oggetto di pignoramento presso terzi, dovendosi però i relativi importi accantonare su conto separato ed essere corrisposti una volta eseguito integralmente il piano. Deve ritenersi in ogni caso fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell’OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano

 

Con riferimento alla soddisfazione non integrale del debito ipotecario nei confronti di Cattleya Mortgage Finance, ne risulta assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene immobile su cui insiste l’ipoteca, secondo quanto previsto dall’art. 67 co.4 CCII. L’OCC ha infatti attestato che il valore di mercato attribuibile ai beni oggetto di prelazione possa essere attendibilmente stimato a partire dal valore indicato nella perizia redatta in sede di procedura esecutiva R.G.E. 550/2016, pari ad € 79.000, ipotizzando che, in caso di liquidazione, il bene verrebbe aggiudicato al secondo tentativo di vendita, con ribasso del 44% rispetto al prezzo stimato. Le svalutazioni compiute a tal proposito dall’OCC, condivisibili in quanto immuni da vizi logici, risultano d’altronde coerenti con l’andamento delle aste immobiliari effettuate nella medesima zona nell’ambito di procedure esecutive instaurate presso il Tribunale di Napoli Nord.

 

Quanto alla soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, il pagamento al contempo anche dei crediti chirografari in via parziale non comporta un’alterazione della par condicio creditorum alla luce della finanza esterna apportata all’attivo del piano da parte del terzo.

 

La proposta, oltre ad offrire ai creditori importi che, come affermato dall’OCC, risultano superiori a quelli ottenibili dai medesimi nell’ambito dell’alternativa liquidazione controllata del patrimonio (ed eccezione del creditore munito di privilegio ipotecario), appare comunque un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto tra la rata offerta e il reddito percepito appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l’inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

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