Civile Ord. Sez. 1 Num. 29008 Anno 2024 – prescrizione crediti tributari e esclusione dal computo del debito

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

L’assunto della corte del merito, secondo cui i crediti prescritti vanno comunque conteggiati ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c) l fall., risulta in primo luogo in contrasto con la finalità connessa alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06, che, secondo quanto può leggersi nella premessa alla relazione illustrativa, era volta, fra l’altro, ad ampliare in senso quantitativo il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento, onde evitare l’apertura di procedure sostanzialmente inutili perché prive di attivo o con scarso passivo.

Si tratta, inoltre, di un assunto che non considera che, così come il pagamento o la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l’intervenuta prescrizione di un credito (ovviamente di importo tale da essere determinante per il superamento della soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 2 l. fall., e sempre che, come nella specie, sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 l. fall. verificare, incidenter tantum, se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand’anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura “punitiva” dell’imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito della legge di riforma.

 

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