[omissis] con sentenza n. 55/22, la Corte Costituzionale, interpretando l’art. 8, comma 1 bis, l. n. 3 del 2012, corrispondente all’attuale art. 67 comma 3 c.c.i.i., ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio segue le medesime sorti del finanziamento assistito dalla garanzia della cessione del quinto e deve pur sempre ritenersi la sussistenza di un credito concorsuale non definitivamente trasferito al creditore procedente in virtù di un provvedimento giudiziale del giudice dell’esecuzione;
[omissis] va disposta la richiesta revoca, atteso che in generale non vi è un ostacolo alla possibile falcidia e ristrutturazione dei debiti in esame nell’efficacia traslativa della cessione del credito; tale effetto riguarda, infatti, la modalità solutoria o l’attuazione della garanzia, sicché ben può l’obbligazione principale veder ridotta – tramite la falcidia – la sua entità, senza che ciò confligga con l’effetto traslativo del credito: risulta semplicemente limitato, in maniera speculare, il quantum dovuto dal debitor debitoris al cessionario; allo stesso modo non si può escludere che il piano di ristrutturazione possa anche cambiare la modalità di soddisfacimento costituita dalla cessione del credito: si tratta di un profilo di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione delle caratteristiche del debito da ristrutturare;