Il concetto di sovraindebitamento di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l’ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l’ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all’imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate. Con riferimento al presente procedimento, il proponente assume la qualifica di consumatore (cfr.relazione del gestore, da cui si apprende che il proponente “è dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del DAG – DSII Ministero dell’Istruzione dal 1° agosto 2011, con la mansione di collaboratore scolastico”, così a pag. 6 della relazione).
L’ammontare della debitoria rilevata dal gestore della crisi (pari nel complesso ad euro 98.167,84) è riconducibile a n. 3 contratti di finanziamento, contratti dal proponente verosimilmente per provvedere alle esigenze del proprio nucleo familiare. Infatti il gestore, nella richiamata relazione, relativamente alle cause dell’indebitamento del proponente, ha rilevato proprio che “Già a decorrere dal 2012, ovvero all’atto dell’assunzione del finanziamento con Compass Banca n. 10609842 del 06.02.2012, il reddito del debitore era del tutto insufficiente ad assicurare alla propria famiglia, all’epoca composta da 6 persone, il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita”.
Avv. Luigi Benigno