Quanto alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, contestata dal creditore ipotecario BNL, il piano prevede, a fronte del debito residuo di € 113.498,42, il pagamento in favore di questi della somma di € 49.037,34, pari al 43,21% e, per il residuo importo degradato a chirografo di € 64.461,08, l’ulteriore somma di € 10.607,73, con percentuale del 16,46%, riconosciuta in favore di tutti i creditori chirografari, con attribuzione complessiva di € 59.645,07 nell’arco temporale innanzi indicato.
Il valore di stima dell’immobile è risultato pari ad € 67.000,00, sicché, in ipotesi di aggiudicazione al secondo tentativo di vendita, evenienza ricorrente nelle aste giudiziarie, tenuto conto del ribasso d’asta del 25% e della possibilità di formulazione di offerta minima, il prezzo ricavabile potrebbe ragionevolmente essere pari ad € 37.687,50.
L’immobile non risulta peraltro ubicato in Comune con vocazione turistica, né emerge una particolare appetibilità delle sue caratteristiche, costituito da appartamento della superficie di circa 90 mq, distribuita su tre livelli, tali da indurre a ritenere probabile una gara al rialzo.
Tenuto conto peraltro delle spese prededucibili della procedura esecutiva, che verrebbero decurtate dal ricavato dell’aggiudicazione, pur valutando l’incidenza degli interessi relativi al pagamento dilazionato, stimati sommariamente in € 10.000,00, da sottrarre all’importo offerto, la soddisfazione non appare inferiore all’alternativa liquidatoria.
Da ultimo, il piano risulta sostenibile in ragione dell’impegno finanziario assunto dal coniuge, a fronte delle spese correnti sostenute dal ricorrente, sicché ne va disposta l’omologazione.
P.Q.M.
letto l’art.67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 7.11.2023 e successive modifiche.
Avv. Ezio Mola