TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – REVOCA MISURE PROTETTIVE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Nel procedimento per la conferma, la modifica o la revoca delle misure protettive del patrimonio ex artt. 18 ss. D.lgs. n. 14/2019, iscritto al n. (omissis) del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione dell’anno 2024.

Si sono costituiti i creditori in epigrafe indicati, precisando i rispettivi crediti. Tra di essi, (omissis) s.r.l.,(omissis) s.r.l., (omissis) s.r.l. e avv. Raffaele Boccagna si sono espressamente opposti alla conferma delle misure protettive, evidenziando, in estrema sintesi, la fumosità ed infattibilità del progetto di piano di risanamento e la sua inadeguatezza a superare la crisi, nonché la inattendibilità dei dati di bilancio esposti dalla ricorrente.

Le misure protettive di cui si chiede la conferma devono essere calate nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, manifestamente implausibile, in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento predisposto dall’impresa. In particolare è stato, in maniera condivisibile, affermato che “la conferma delle misure è quindi subordinata all’accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall’esperto, così da rendere concretamente perseguibile l’obiettivo di mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possono pregiudicare il risanamento dell’impresa” (Tribunale Piacenza 22.12.2022, Tribunale Ravenna 17.3.2023).

Il predetto accertamento deve basarsi: a) sugli esiti del test pratico finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto “fra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi a servizio del debito”, nonché a stabilire, conseguentemente, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente il pieno equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento predisposto dall’imprenditore, sulla base della lista di controllo messa a sua disposizione; c) sull’analisi di coerenza effettuata dall’esperto, consistente nel vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica. Si impone, in sintesi, che le strategie indicate dall’imprenditore siano non solo coerenti con i risultati del test pratico, salvo discostarsene motivatamente alla luce di soluzioni alternative che sia ben chiarite nel piano di risanamento, ma altresì verificabili, sulla scorta di elementi concreti, quali possono essere, ad esempio, i risultati della gestione o gli impegni e le garanzie eventualmente assunti da terze parti interessate.

Il giudice deve, inoltre, effettuare un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall’applicazione delle misure (Tribunale di Bergamo, 5.4.2022, Tribunale di Padova, 20.7.2022).

Venendo al caso di specie, (omissis) s.r.l. ha presentato un progetto di piano di risanamento incentrato sulla ripresa dei livelli di fatturato come esposti nei prospetti allegati, mediante l’acquisizione di nuovi clienti, anche attraverso una implementazione del settore marketing aziendale, nonché sulla ristrutturazione della debitoria bancaria, erariale e previdenziale nei seguenti termini:

– Dilazione della debitoria previdenziale ed assistenziale in 10 anni;
– Riduzione del debito fiscale del 50% con dilazione in 5 anni, mediante la stesura di un accordo di transazione fiscale;
– Riduzione del debito con gli istituti bancari con offerta di € 1.800.000 in 5 anni (falcidia del 44%), parametrata ad una proposta di € 100.000 superiore a quanto garantito dalle
fidejussioni personali ed aziendali prestate.

Senonché, con particolare riferimento ai debiti di natura previdenziale e contributiva, che vengono dalla ricorrente quantificati in circa euro 1.500.000,00, e di cui si prevede la
dilazione in 10 anni, il Tribunale rileva che (omissis) s.r.l. ha del tutto omesso di considerare la rilevantissima esposizione verso l’Inps che deriva dal verbale di accertamento alla stessa notificato in data 8.7.2019, ammontante a circa dieci milioni di euro.

Tale situazione debitoria – cui si accenna nella relazione dell’esperto – è stata oggetto di discussione in udienza alla luce dei rilievi e della documentazione allegata dal creditore avv. Raffaele Boccagna, il quale ha difeso (omissis) s.r.l. in due giudizi promossi dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, al fine di impugnare l’accertamento in questione e conclusisi con esito sfavorevole per la ricorrente, come da sentenze allegate dallo stesso avvocato creditore.

Mette conto evidenziare che, sebbene la prima sentenza di rigetto dell’azione di accertamento negativo del credito rechi la data del 30.09.2022, l’importo dell’accertamento non è stato appostato nei bilanci 2022 e 2023 sotto la voce “rischi ed oneri”. Nella nota integrativa al bilancio 2022 la società ha dato atto dell’accertamento Inps (senza indicarne l’importo), ma, ritenendo la pretesa “assolutamente oppugnabile”, ha deciso di non stanziare un fondo rischi al riguardo.

Sul punto, occorre rammentare che, in base ai principi contabili Oic: “I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”. Ancora, “Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro menzionati nella stessa nota integrativa al bilancio”. “Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)”.

Sulla scorta dei summenzionati principi, non v’è dubbio che l’accertamento Inps rappresenti una passività potenziale per l’odierna ricorrente, tanto più a fronte di una sentenza di primo grado di rigetto dell’azione di accertamento negativo della pretesa. Quantomeno nel bilancio 2023, dunque, (omissis) s.r.l. avrebbe dovuto stanziare un apposito fondo rischi.

L’omissione di tale stanziamento mina l’attendibilità dei bilanci sulla cui base l’odierna ricorrente ha predisposto il progetto di piano di risanamento.

In disparte l’inattendibilità dei bilanci, lo stesso risanamento perseguito dall’impresa si appalesa implausibile, dal momento che il progetto di piano è incentrato sulla previsione di flussi di cassa, destinati a coprire, tra l’altro, una data esposizione debitoria verso l’Inps. Senonché, l’importo di tale esposizione è quantificato in misura di gran lunga inferiore a quello che potrebbe concretizzarsi in caso di soccombenza definitiva della ricorrente. E non vi è alcuna indicazione delle modalità e delle risorse con cui far fronte al possibile consolidarsi della ingente pretesa.

In tale scenario, ad avviso di questo Giudice, viene meno in radice la funzionalità delle misure protettive di cui si chiede la conferma al buon esito delle trattative – peraltro non iniziate alla data dell’udienza – dal momento che le trattative stesse sono frustrate da un obiettivo di risanamento non fondato su assunti razionali.

D’altro canto, il test pratico depositato dalla ricorrente restituisce un risultato pari a 3,6.

Al punto 2.6 della check list si legge: “Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? (a cura dell’imprenditore). In difetto, anche con l’aiuto dei professionisti che assistono l’impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali”.

Tutto ciò, come si è detto, difetta nel caso che ci occupa, con conseguente radicale inadeguatezza del progetto di piano di risanamento. In quest’ottica, la compressione delle iniziative spettanti ai creditori insita nell’applicazione delle misure protettive non rinviene una giustificazione apprezzabile, e non realizzerebbe, pertanto, un equo contemperamento tra i contrapposti interessi.

Vanno, in conclusione, revocate le misure protettive applicate ad istanza di (omissis) s.r.l.

Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – sede ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 38 D.lgs. 14/2019.

Avv. Luigi Benigno

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