TRIBUNALE DI BARI – SENTENZA

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Concordato minore e applicazione della regola distributiva della priorità assoluta, fino a concorrenza del valore dei beni sui quali persiste il privilegio, e per l’eccedenza la regola distributiva delle priorità relativa.

Il Giudice delegato nella procedura di concordato minore promossa da (OMISSIS);

ha pronunciato la seguente SENTENZA

 

“il piano dei pagamenti prevede: A. la soddisfazione al 100% dei crediti dalla Classe I fino alla Classe IV e la soddisfazione al 10,25% della Classe V nel rispetto della regola dell’Absolute Priority Rule; B. la soddisfazione al 3,50% della classe VI, la soddisfazione al 3,25% della Classe VII, la soddisfazione al 3,00% della Classe VIII, la soddisfazione al 2,50% delle Classi IX, X e XI nel rispetto della regola della Relative Priority Rule; C. la soddisfazione al 100% della classe XII con il fondo di riserva accantonato;

“[..], ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);

“[..], l’o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.);

“[..], la maggioranza prevista ex art. 79, comma 1, D. Lgs.14/2019, risulta essere stata raggiunta essendo formatisi: voti favorevoli 98,03% pari a crediti per euro 601.653,21;

“[..], in ragione del disposto di cui all’art. 79, terzo comma, C.C.I.I. in mancanza di comunicazione all’o.c.c. nel termine assegnato s’intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

“[..], l’origine dell’indebitamento deriva prevalentemente dalla patologia invalidante certificata a suo carico e dalla non corretta attività di consulenza svolta, in precedenza, dai suoi commercialisti;

 

Avv. Ezio Mola

 

 

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