Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 25417 Anno 2024 – revoca del provvedimento di ammissione al passivo – azione rescissoria –

CASSAZIONE SS.UU PENALI N. 40797/2023

Civile Ord. Sez. 1 Num. 25417 Anno 2024
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 23/09/2024

[..[, il principio della “ragione più liquida” risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.” (tra le molte, Cass. n. 9309 del 2020, in motiv.).

3.7. Tale principio, tuttavia, nel giudizio di revocazione (tanto in quello previsto dall’art. 102 l.fall. cit., quanto, e più in generale, in quello disciplinato dagli artt. 395 ss. c.p.c.), non consente al giudice investito di tale impugnazione di respingerla (in nome, appunto, della ragione più liquida) sul rilevo che la domanda (o, come nella specie, l’eccezione) che sarebbe stata esaminata nella fase rescissoria, era, comunque, a suo dire, infondata.

[..] la fase rescindente, che ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio del decreto d’ammissione del credito allo stato passivo impugnato dal Fallimento (in ragione dei “documenti decisivi prima ignorati”), riguarda, evidentemente, la fondatezza di tale impugnazione in ragione della ritenuta sussistenza di uno dei relativi presupposti (e cioè, nel caso in esame, l’effettivo rinvenimento di “documenti decisivi prima ignorati”) ed ha, quindi, carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica rispetto alla fase rescissoria;

[..] a norma dell’art. 402, comma 1°, c.p.c., “il giudice decide il merito della causa” soltanto dopo aver pronunciato “la revocazione” e, dunque, la caducazione della sentenza (o, come bel caso in esame, il decreto di ammissione) oggetto dell’impugnazione.

Principio di diritto:

“nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico/giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l’effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, e, dunque, pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all’esistenza e/o al contenuto del diritto sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato”.

 

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