Il Tribunale di Bari con la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con debiti misti, così provvede “non emergono elementi per affermare la colpa grave nell’assunzione di obbligazioni di finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento era ancor meno la presenza di malafede a carico dei ricorrenti.
Il ricorrente, nell’esporre la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare di numerosi terreni ed immobili e di non essere proprietario di autovettura o altri beni mobili, così come attestato nella relazione dell’OCC; …Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell’indebitamento, …, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere. Non emergono, peraltro, dall’analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare…La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento;… si condivide, infine, la valutazione del merito creditizio suggerita dall’organo di composizione della crisi… tra, nella specie di tutto evidenzia che, nonostante l’inesistente forza contrattuale dei debitori conosciuto dalla Banca Popolare di Bari, questa proponeva articolate operazioni finalizzate, innanzitutto, a procurarsi una garanzia reale e, quindi, assicurarsi di rientro forzato dai finanziamenti erogati ai ricorrenti… è da ritenersi che la Banca Popolare di Bari, ai fini della concessione dei finanziamenti, non abbia tenuto conto del merito creditizio dei debitori, con conseguente applicazione dell’art. 69 co.2 CCII, nei confronti della società cessionaria ad essa subentrata.”
Avv. Floriana Baldino