(Omissis)...in sede di omologa al giudice spetta compiere un riesame delle condizioni già verificate in sede di ammissione (situazione di sovraindebitamento, natura di consumatore dell’istante, non assoggettabilità a procedure concorsuali, meritevolezza, assenza di precedenti esdebitazioni, rispetto della par condicio creditorum) per come esplicitato dalla norma, dacché l’art. 70 co. 7 C.C.I. stabilisce anzitutto che egli debba esaminare l’ammissibilità giuridica del piano, nella cui atecnica espressione deve però ritenersi compresa anche la verifica della fattibilità giuridica, a cui deve seguire la disamina funditus della fattibilità economica dello stesso;

Il sovraindebitato, che chiameremo Sempronio per tutelarne la riservatezza, dipendente di un Ente Pubblico per varie vicende famigliari, era ormai gravato mensilmente da cessioni, deleghe ed altri prestiti che non gli consentivano di poter arrivare a fine mese e garantire un minimo di sostentamento alla propria famiglia composta dalla moglie e tre figli minori.
Il Tribunale ha omologato il piano proposto dal sovraindebitato con il patrocinio dell’Avv. Maria Esposito, legale aderente alla Nostra rete, consentendo allo stesso di stralciare la pesante posizione debitoria che aveva nei confronti degli istituti di credito.

Grazie a questo provvedimento Sempronio potrà finalmente chiudere definitivamente con i debiti del passato un capitolo che si è trascinato per anni.

 

Avv. Maria Esposito

 

 

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