Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale ha emesso la seguente sentenza

La (Omissis) srl ha chiesto, con ricorso depositato il 28 giugno 2024, l’apertura della procedura di liquidazione controllata, allegando alla domanda le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’inventario dei beni , l’elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la dichiarazione di inesistenza di atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, lo stato di famiglia, l’ elenco delle spese necessarie al suo mantenimento ed a quello della famiglia. (del legale rapp.te p.t.)

(omissis).. il procedimento in oggetto è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità, giusta il rinvio contento nell’art 65 comma 2 CCII;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17) dovendosi applicare il medesimo criterio anche nell’ipotesi, quale quella di specie, di domanda per l’ apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

considerato che la ricorrente – giusta documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi- è qualificabile come impresa minore ai sensi dell’art 2 comma 1 lett d) , trattandosi di società che, dall’esame della documentazione allegata al ricorso e come attestato dal gestore nella relazione particolareggiata in atti, presenta, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza ( pervero neppure emergendo il superamento di dette soglie nelle annualità precedenti) il possesso congiunto dei requisiti di attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila, ricavi annui non superiori a euro duecentomila, passivo non superiore a euro cinquecentomila, così che essa ben può essere qualificata come impresa minore ,per tale profilo non assoggettabile ad altra procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

sussiste la condizione di sovraindebitamento della debitrice, da intendere quale situazione di difficoltà economica che le impedisce di fare fronte con regolarità e con mezzi normali alle obbligazioni assunte, tenuto conto della esposizione debitoria e della assoluta limitatezza della attuale redditività dell’attività d’impresa, per come descritta e documentata in atti;

(Omissis)..l’apertura della liquidazione controllata determina l’effetto automatico, giusta il combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali o cautelari…. dichiara l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (Omissis) s.r.l…

Avv. Luigi Benigno

Lascia un commento