Ritiene il collegio che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall’art. 270 CCII perché possa dichiararsi l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente poiché:
-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all’istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;
-la ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall’OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, ha illustrato esaurientemente la propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell’importo della complessiva debitoria a suo onere, rettificata dal gestore della crisi in euro 388.446,81, l’insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l’avvio della postulata apertura.
Il Collegio, discostandosi dalla sentenza della Cassazione con cui ha stabilito la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare
-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;
Avv. Luigi Benigno Gestore della crisi Avv. Francesca Romana Capezzuto